Art. 412 ter c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 412 ter. Altre modalita' di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva
La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'[articolo 409](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-409), possono essere svolti altresi' presso le sedi e con le modalita' previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative [modificato] .
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