Art. 401 c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 401. Sospensione dell'esecuzione
Il giudice della revocazione puo' pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'[art. 373](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-373), con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito [modificato] .
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