Art. 392 c.p.c. — Riassunzione della causa
Testo dell'articolo
Art. 392. Riassunzione della causa
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio puo' essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi [modificato] dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione. La riassunzione si fa con citazione, la quale e' notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
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