Art. 388 c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 388. Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito
Copia della sentenza e' trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinche' ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione puo' avvenire anche in via telematica. [modificato]
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