Art. 385 c.p.c. — Provvedimenti sulle spese
Testo dell'articolo
Art. 385. Provvedimenti sulle spese
La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese. Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Se rinvia la causa ad altro giudice, puo' provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 [comma abrogato] .
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