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Art. 37 c.p.c. — Difetto di giurisdizione

Testo dell'articolo

Art. 37. Difetto di giurisdizione

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione e' rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali e' rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione puo' essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non puo' impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito. 171 173

Aggiornamenti

171 Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

173 Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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