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Art. 347 c.p.c. — Forme e termini della costituzione in appello

Testo dell'articolo

Art. 347. Forme e termini della costituzione in appello

L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'[articolo 349-bis](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-349-bis), secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale. [modificato] 178 L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

Aggiornamenti

178 Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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Avv. Federico Papa
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