In vigoreNormativaCodice di procedura civile
Art. 335 c.p.c. — Riunione delle impugnazioni separate
Testo dell'articolo
Art. 335. Riunione delle impugnazioni separate
Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.
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