In vigoreNormativaCodice di procedura civile
Art. 333 c.p.c. — Impugnazioni incidentali
Testo dell'articolo
Art. 333. Impugnazioni incidentali
Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.
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