Art. 314 c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 314.
[abrogato] ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51
Aggiornamenti
90 Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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