In vigoreNormativaCodice di procedura civile
Art. 30 c.p.c. — Foro del domicilio eletto
Testo dell'articolo
Art. 30. Foro del domicilio eletto
Chi ha eletto domicilio a norma dell'[art. 47](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-47) del codice civile [modificato] puo' essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.
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