In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 296 c.p.c.

Testo dell'articolo

Art. 296. Sospensione su istanza delle parti

Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, puo' disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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