Art. 296 c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 296. Sospensione su istanza delle parti
Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, puo' disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo [modificato] .
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