Art. 293 c.p.c. — Costituzione del contumace
Testo dell'articolo
Art. 293. Costituzione del contumace
La parte che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione [modificato] . 116 178 La costituzione avviene [modificato] mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti ... [modificato] . 178 In ogni caso il contumace che si costituisce puo' disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.
Aggiornamenti
116 La L. 28 dicembre 2005, n. 263 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore".
178 Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
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