Art. 280 c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 280. Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio
Con la sua ordinanza il collegio fissa la udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a se' nel caso previsto nell'articolo seguente. Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne da tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'[art. 176](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-176) secondo comma. Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore e' investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa [modificato] .
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