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Art. 273 c.p.c. — Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa

Testo dell'articolo

Art. 273. Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa

Se piu' procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione. Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.

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Avv. Federico Papa
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