Art. 270 c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 270. Chiamata di un terzo per ordine del giudice
La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'[art. 107](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-107) puo' essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa. Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo [modificato] .
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