In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 270 c.p.c.

Testo dell'articolo

Art. 270. Chiamata di un terzo per ordine del giudice

La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'[art. 107](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-107) puo' essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa. Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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