Art. 26 c.p.c. — Foro dell'esecuzione forzata
Testo dell'articolo
Art. 26. Foro dell'esecuzione forzata
Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili e' competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21. Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede [modificato] . 144 Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.
Aggiornamenti
144 Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 , ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.
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