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Art. 258 c.p.c. — Ordinanza d'ispezione

Testo dell'articolo

Art. 258. Ordinanza d'ispezione

L'ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone e' disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione.

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Avv. Federico Papa
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