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Art. 258 c.p.c. — Ordinanza d'ispezione
Testo dell'articolo
Art. 258. Ordinanza d'ispezione
L'ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone e' disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione.
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