In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 256 c.p.c. — Rifiuto di deporre e falsita' della testimonianza

Testo dell'articolo

Art. 256. Rifiuto di deporre e falsita' della testimonianza

Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi e' fondato sospetto che egli non abbia detto la verita' o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 263 [modificato] . 116

Aggiornamenti

116 La L. 28 dicembre 2005, n. 263 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 256 c.p.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale