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Art. 233 c.p.c. — Deferimento del giuramento decisorio

Testo dell'articolo

Art. 233. Deferimento del giuramento decisorio

Il giuramento decisorio puo' essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte. Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.

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Avv. Federico Papa
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