Art. 204 c.p.c. — Rogatorie alle autorita' estere e ai consoli italiani
Testo dell'articolo
Art. 204. Rogatorie alle autorita' estere e ai consoli italiani
Le rogatorie dei giudici italiani alle autorita' estere per l'esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica. Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all'estero, il giudice istruttore delega il console competente, che provvede a norma della legge consolare. Per l'assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizio il giudice pronuncia i provvedimenti previsti negli ultimi tre commi dell'articolo precedente.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 204 c.p.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
