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Art. 186 c.p.c. — Pronuncia dei provvedimenti

Testo dell'articolo

Art. 186. Pronuncia dei provvedimenti

Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, da' in udienza i provvedimenti opportuni; ma puo' anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.

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Avv. Federico Papa
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