Art. 161 c.p.c. — Nullita' della sentenza
Testo dell'articolo
Art. 161. Nullita' della sentenza
La nullita' delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione puo' essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione. Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.
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