Art. 130 c.p.c. — Redazione del processo verbale
Testo dell'articolo
Art. 130. Redazione del processo verbale
Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice. Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere: di esso non si da' lettura, salvo espressa istanza di parte.
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