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Art. 128 c.p.c. — Udienza pubblica

Testo dell'articolo

Art. 128. Udienza pubblica

L'udienza in cui si discute la causa e' pubblica a pena di nullita', ma il giudice che la dirige puo' disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Il giudice puo' altresi' disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'[articolo 127-ter](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-127-ter), salvo che una delle parti si opponga. [modificato] 178 Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e puo' allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

Aggiornamenti

178 Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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Avv. Federico Papa
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