In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 1 c.p.c.

Testo dell'articolo

Art. 1. Giurisdizione dei giudici ordinari

La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.

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Avv. Federico Papa
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