Art. 97 cod. prop. ind. — Nullita' della registrazione
Testo dell'articolo
Art. 97. Nullita' della registrazione
1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullita' della registrazione della topografia puo' essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se e' omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:
a) i requisiti di proteggibilita' di cui all'articolo 88;
b) il proprietario della topografia non sia alcuno dei soggetti indicati all'articolo 92, comma 1, lettera b);
c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro il termine previsto all'articolo 92, comma 1, lettera a) e, qualora trattasi [modificato] di topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente il 18 marzo 1989, la registrazione non sia stata richiesta entro il 18 marzo 1990;
d) non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento in apposita dichiarazione scritta;
e) la domanda di registrazione e i relativi allegati non consentano l'identificazione della topografia e la valutazione dei requisiti di cui alla lettera a) [modificato] .
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