Art. 67 cod. prop. ind. — Brevetto di procedimento
Testo dell'articolo
Art. 67. Brevetto di procedimento
1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:
a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento e' nuovo;
b) se risulta una sostanziale probabilita' che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non e' riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.
2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.
3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purche' non esistano patti contrari.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 67 cod. prop. ind.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
