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Art. 181 cod. prop. ind. — Estinzione della procedura di opposizione

Testo dell'articolo

Art. 181. Estinzione della procedura di opposizione

1. La procedura di opposizione si estingue se:

a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;

a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione e' ritirata o rigettata;

a-ter) la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione e' cancellata;

b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;

c) l'opposizione e' ritirata;

d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva;

e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177.

e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, e' stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui e' stata fatta opposizione;

e-ter) e' venuto meno l'interesse ad agire.

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Avv. Federico Papa
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