Art. 128 cod. prop. ind. — Consulenza tecnica preventiva
Testo dell'articolo
Art. 128. Consulenza tecnica preventiva
1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall' art. 696-bis del codice di procedura civile , si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili. [modificato]
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