Art. 11 cod. prop. ind. — Marchio collettivo
Testo dell'articolo
Art. 11. Marchio collettivo
1. Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le societa' di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile , possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facolta' di concedere in uso a produttori o commercianti. [modificato]
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformita' ai requisiti di cui all'[articolo 157](/it-IT/fonte/codice-della-proprieta-industriale/art-157), comma 1-bis [modificato] ; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all'[articolo 185](/it-IT/fonte/codice-della-proprieta-industriale/art-185) [modificato] .
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.
4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo puo' consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purche' siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento. [modificato] In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta' di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.
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