Art. 100 cod. prop. ind. — Oggetto del diritto
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Art. 100. Oggetto del diritto
1. Puo' costituire oggetto del diritto su una nuova varieta' vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu' basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento [modificato] del diritto di costitutore, puo' essere:
a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
c) considerato come un' entita' [modificato] rispetto alla sua idoneita' a essere riprodotto in modo conforme.
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