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Art. 98 cod. proc. amm. — Misure cautelari 1

Testo dell'articolo

Art. 98. Misure cautelari 1

Salvo quanto disposto dall'articolo 111, il giudice dell'impugnazione puo', su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutivita' della sentenza impugnata, nonche' le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.

2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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