Art. 79 cod. proc. amm. — Sospensione e interruzione del processo 1
Testo dell'articolo
Art. 79. Sospensione e interruzione del processo 1
La sospensione del processo e' disciplinata dal codice di procedura civile , dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea.
2. L'interruzione del processo e' disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile . L'interruzione del processo e' immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto e' comunicato alle parti costituite a cura della segreteria [modificato] .
3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell' articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
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