Art. 71 bis cod. proc. amm.
Testo dell'articolo
Art. 71 bis. Effetti dell'istanza di prelievo
1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata [modificato] .
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