Art. 57 cod. proc. amm. — Spese del procedimento cautelare 1
Testo dell'articolo
Art. 57. Spese del procedimento cautelare 1
Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento [modificato] che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito [modificato] .
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