Art. 39 cod. proc. amm. — Rinvio esterno 1
Testo dell'articolo
Art. 39. Rinvio esterno 1
Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile , in quanto compatibili o espressione di principi generali.
2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.
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