In vigoreNormativaCodice Del Processo Amministrativo

Art. 35 cod. proc. amm. — Pronunce di rito 1

Testo dell'articolo

Art. 35. Pronunce di rito 1

Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:

a) irricevibile se accerta la tardivita' della notificazione o del deposito;

b) inammissibile quando e' carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;

c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.

2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:

a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;

b) per perenzione;

c) per rinuncia.

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Avv. Federico Papa
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