Art. 23 cod. proc. amm. — Difesa personale delle parti 1
Testo dell'articolo
Art. 23. Difesa personale delle parti 1
Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa [modificato] , in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
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