Art. 12 cod. proc. amm. — Polizia dell'udienza 1
Testo dell'articolo
Art. 12. Polizia dell'udienza 1
Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non puo' fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo.
2. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare svolgimento dell'udienza, puo' chiedere l'intervento della forza pubblica.
3. Per le riprese audiovisive delle trattazioni dei ricorsi in pubblica udienza si applica l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale .
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