Art. 108 cod. proc. amm. — Casi di opposizione di terzo 1
Testo dell'articolo
Art. 108. Casi di opposizione di terzo 1
Un terzo . . . [modificato] puo' fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorche' passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.
2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.
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