Art. 2761 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2761. Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finche' queste rimangono presso di lui. Tale privilegio puo' essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui e' sorto il credito purche' tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'[articolo 2752](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2752). I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'[articolo 2756](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2756) [modificato] .
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 2761 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
