Art. 2487 bis c.c. — Pubblicita' della nomina dei liquidatori ed effetti
Testo dell'articolo
Art. 2487 bis. Pubblicita' della nomina dei liquidatori ed effetti
La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonche' le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di societa' in liquidazione. Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale. Quando nei confronti della societa' e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione e' consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata. [modificato] 311 316
Aggiornamenti
311 Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 3 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
316 Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 3 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 2487 bis c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
