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Art. 1488 c.c. — Effetti dell'esclusione della garanzia

Testo dell'articolo

Art. 1488. Effetti dell'esclusione della garanzia

Quando e' esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore puo' pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese. Il venditore e' esente anche da quest'obbligo quando la vendita e' stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.

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Avv. Federico Papa
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