Art. 1888 c.c. — Prova del contratto
Testo dell'articolo
Art. 1888. Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore e' obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore e' anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso puo' esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
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