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Art. 1815 c.c. — Interessi

Testo dell'articolo

Art. 1815. Interessi

Salvo diversa volonta' delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla e non sono dovuti interessi [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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