Art. 1638 c.c. — Espropriazione per pubblico interesse
Testo dell'articolo
Art. 1638. Espropriazione per pubblico interesse
In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennita' a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.
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