Art. 1357 c.c. — Atti di disposizione in pendenza della condizione
Testo dell'articolo
Art. 1357. Atti di disposizione in pendenza della condizione
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva puo' disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
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