Art. 1216 c.c. — Intimazione di ricevere la consegna di un immobile
Testo dell'articolo
Art. 1216. Intimazione di ricevere la consegna di un immobile
Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'art. 1209. Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, puo' ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli e' liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.
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