Art. 925 c.c. — Animali mansuefatti
Testo dell'articolo
Art. 925. Animali mansuefatti
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennita' per il danno. Essi appartengono a chi se ne e' impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.
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